Statuto Associazione Spazio Imago

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile l’Associazione denominata: Spazio Imago, con sede in via Musumeci n. 123 nel Comune di Catania.

La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

La denominazione “Spazio Imago”, così come il logo, sono di proprietà dell’Associazione stessa che ne ha l’uso in via esclusiva, fatti salvi i soggetti autorizzati, incluse le Associazioni Aderenti ai sensi dell’art. 4 del presente statuto.

L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata.

ART. 2

(Finalità)

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L’Associazione si propone di prestare servizi sanitari, sociali e socio-sanitari a persone svantaggiate a causa delle condizioni fisiche, psichiche, sociali, economiche o familiari. L’attività è diretta, in particolare, verso quei soggetti che soffrono di patologie psichiatriche, anoressie-bulimie, dipendenze, depressioni, attacchi di panico e disabilità, nonchè a minori abbandonati, orfani e comunque a quelle persone che si trovano in situazione di devianza e alle famiglie multiproblematiche.

Si propone altresì di formare, preparare, promuovere e coordinare gli operatori nel campo del trattamento dei sintomi del disagio oggetto dei servizi sopra menzionati.

Infine si propone di effettuare studi e ricerche nei settori sopra elencati.

In particolare, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, l’Associazione si propone di:

  1. istituire “centri clinici di psicoterapia” per la diagnosi, la cura e il trattamento di patologie psichiatriche e psicologiche di diverso tipo, per il sostegno psicologico a pazienti affetti da malattie organiche e alle loro famiglie;

  2. progettare e realizzare interventi di formazione, con particolare riguardo alla formazione continua, alla formazione post-istruzione scolastica obbligatoria, post diploma e post universitaria;

  3. organizzare e gestire corsi, seminari, dibattiti, conferenze, convegni per la formazione, l’aggiornamento, il perfezionamento professionale e la specializzazione per singole figure professionali o per il personale di enti pubblici e privati;

  4. gestire corsi di specializzazione post universitari in psicoterapia secondo gli standard del MIUR;

  5. progettare e fornire il supporto tecnico, la supervisione, e la gestione di servizi di consulenza psicologica, educativa, sociale ed organizzativa ad aziende, istituzioni private ed enti pubblici;

  6. realizzare progetti di studio e di ricerca nell’ambito della psicologia clinica, della psichiatria, della neuropsicologia e della psicoterapia, della psicologia giuridica e della psichiatria forense;

  7. istituire e organizzare corsi e seminari per la formazione continua, per l’aggiornamento professionale e la formazione permanente nei settori della psicologia clinica, della psichiatria, della neuropsicologia, della psicodiagnostica e della psicoterapia, della psicologia giuridica e della psichiatria forense, anche con programmi annuali di attività formativa E.C.M.;

  8. istituire, gestire, promuovere, organizzare in proprio o anche in collaborazione con altri operatori del settore, servizi socio sanitari (comunità alloggio, comunità terapeutiche assistite o protette, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, case famiglia, centri residenziali e semi residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, centri di aggregazione, centri di accoglienza diurni e notturni, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura) anche per handicappati fisici o psichici, tossicodipendenti, minori in difficoltà con pendenze a carico civili o amministrative, famiglie, coppie, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti e anziani;

  9. progettare e gestire per conto proprio o terzi di sportelli e spazi di accoglienza, mediazione e sostegno psicologico.

  10. organizzare e gestire equipe interdisciplinari socio-medico-psico-pedagogiche e di psicologia scolastica;

  11. progettare e gestire percorsi finalizzati alla crescita psicosociale, alla cultura della diversità, da sviluppare anche in partenariato con altri enti, organizzazioni, università pubbliche e private, associazioni, personalità giuridiche a carattere pubblico e privato, sia in territorio nazionale che internazionale, con riferimento anche alla partecipazione ad azioni comunitarie di programmazione e di intervento sociale.

Le prestazioni medico-sanitarie e specialistiche saranno rese per il tramite di professionisti abilitati, nel rispetto dei principi etici previsti dagli organi professionali e dei principi etici dell’EATA ( European Association Transactional Analysis).

L’Associazione al fine di reperimento dei fondi necessari per finanziare l’attività istituzionale, potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, purché ad essa direttamente connesse.

ART. 3

(Soci)

Possono fare parte dell’Associazione le persone fisiche che posseggano i requisiti morali e scientifici compatibili con le finalità indicate all’art. 2 del presente statuto e nell’eventuale regolamento interno, oltre alle Associazioni Aderenti, come definite e regolamentate ai sensi dell’art. 4 che segue.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e impegnarsi a versare la quota associativa.

Sono previste 4 categorie di soci:

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea),

volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito),

sostenitori (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea ed erogano contribuzioni volontarie straordinarie),

benemeriti (persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.

L’Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

ART. 4

(Associazioni aderenti)

Ai fini della diffusione nel territorio regionale e nazionale dell’oggetto, degli orientamenti e delle finalità dell’Associazione, è promossa l’adesione di associazioni indipendenti che abbiano la loro sede ed il loro ambito di attività al di fuori del Comune di Catania (di seguito le “Associazioni Aderenti”) a condizione che le medesime rispondano ai seguenti requisiti:

  1. tutti i soci e comunque membri a qualsiasi titolo delle Associazioni Aderenti siano altresì soci dell’Associazione;

  2. le Associazioni Aderenti siano associazioni ai sensi degli artt. 14 e ss. del c.c. e non a scopo di lucro;

  3. le Associazioni Aderenti abbiano il medesimo oggetto sociale, o con le stesse finalità, di cui all’art. 2 del presente statuto;

  4. gli statuti delle Associazioni devono prevedere l’obbligo da parte dei propri organi direttivi e/o gestionali di informare preventivamente il Consiglio Direttivo, ovvero il Presidente, di ogni iniziativa di carattere pubblico che comporti contatti e/o interazioni con scuole, istituzioni pubbliche e/o privati e/o enti locali e territoriali ovvero una diffusione sulla stampa e sui mezzi di informazione, locali e nazionali, ivi incluso internet, al fine di dare una identità regionale e/o nazionale alla intera organizzazione “ Spazio Imago”, pena la decadenza della qualità di socio dalla presente Associazione;

  5. La compatibilità dello statuto o dei patti associativi delle Associazioni Aderenti è determinata dal Consiglio Direttivo che si esprime sulla compatibilità di singole parti o dell’insieme del testo al presente statuto. L’eventuale dichiarazione di non compatibilità comporta obbligatoriamente la ridefinizione dello stesso secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo pena la non ammissione ovvero la sua esclusione nel caso d’Associazione Aderente già ammessa.

Le Associazioni Aderenti una volta ammesse dovranno utilizzare nella loro attività e comunque promuovere la denominazione “Spazio Imago” nonchè l’immagine dell’Associazione.

In qualsiasi caso di cessazione della qualità di socio di un’Associazione Aderente per qualsiasi motivo, dovrà cessare immediatamente qualsiasi uso della denominazione “Spazio Imago”, senza che detto uso possa essere interpretato come attribuente alcun diritto o titolarità ulteriore di alcun tipo, ancorché temporanea, su detta denominazione, effettuando anche le opportune modifiche statutarie ovvero ai patti associativi che le governano.

L’assunzione della qualità di socio di un’Associazione Aderente non farà venire meno l’indipendenza ovvero l’autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa, commerciale ed amministrativa della medesima rispetto la presente Associazione.

ART. 5

(Diritti e doveri dei soci)

Gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno il diritto di voto nelle assemblee.

Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

I soci devono versare annualmente, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

E’ ammessa la decisione di esclusione da parte dell’organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all’Assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 7

(Organi sociali)

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo:

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Segretario;

f) il Tesoriere;

g) il Comitato Scientifico;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8

(Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria od elettronica da parte del Presidente almeno quindici (15) giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci.

Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo ed l’ora della seconda convocazione. L’Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell’anno sociale successivo, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

ART. 9

(Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

  1. rendiconto annuale consuntivo e preventivo;

  2. regolamento interno;

  3. rapporto annuale sull’attività dell’Associazione;

  4. elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;

  5. su ogni materia demandatale per legge o per statuto, o sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

  1. approvazione e modifica dello Statuto sociale;

  2. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

  3. scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

ART. 10

(Validità Assemblee)

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei partecipanti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutti gli Associati hanno diritto di voto.

Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, fino a dieci Associati.

ART. 11

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell’Assemblea appositamente nominato in caso di assenza del segretario) e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per anni cinque e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso del venir meno per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, l’organo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza, mediante cooptazione di un aderente all’Associazione, scelto a maggioranza dai componenti dello stesso consiglio. Il consigliere cooptato dura in carica per il residuo periodo nel quale sarebbe rimasto in carica il consigliere venuto meno.

Al Consiglio Direttivo compete di:

  1. disporre l’ammissione di nuovi soci aventi i requisiti richiesti dal presente Statuto nonché verificare la compatibilità degli statuti ovvero i patti associativi delle Associazioni Aderenti ai sensi dell’art. 4 del presente statuto;

  2. disporre l’esclusione dei soci ai sensi del presente Statuto;

  3. amministrare e comunque gestire l’Associazione;

  4. porre in essere quant’altro allo stesso attribuito ai sensi del presente statuto.

  5. eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere tra i componenti del Consiglio Direttivo;

  6. eleggere il Comitato Scientifico, anche tra non soci;

  7. revocare o provvedere alla sostituzione degli organi dell’Associazione di cui al precedente punto e) e orientare l’attività dell’Associazione;

  8. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte del Presidente;

  9. stabilire l’entità della quota associativa annuale;

  10. porre in essere quant’altro allo stesso attribuito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno 3/5 dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso inviato tramite posta, consegna a mano o e-mail (o altro strumento idoneo a certificare la consegna dell’avviso) almeno cinque giorni prima della riunione. La convocazione deve specificare i temi da trattare, la data e l’ora di svolgimento.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle dette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e gli stessi accettino di riunirsi e deliberare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro dello stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’astensione si computa come voto contrario; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

L’assenza ingiustificata di un consigliere a più di due riunioni consecutive del consiglio, previa contestazione scritta da parte del Presidente o di un suo delegato, in mancanza di idonea giustificazione da valutarsi dall’Assemblea, comporta la decadenza dalla carica e la sua sostituzione, secondo le modalità previste.

ART. 13

(Presidente)

Il Presidente dirige l’Associazione e ne ha la legale rappresentanza, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

ART. 14

(Vice Presidente)

I compiti del Presidente spettano al Vice Presidente in caso di impedimento, assenza o delega del Presidente stesso.

ART. 15

(Segretario)

Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, invia gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente e tiene i contatti con i Soci.

ART. 16

(Tesoriere)

Il Tesoriere tiene la contabilità, la cassa e i libri associativi, emette mandati di pagamento, con il concorso del Presidente e predispone i fogli di lavoro necessari per la redazione del bilancio di esercizio preventivo e consuntivo.

ART. 17

(Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e funge da punto di riferimento per tutti gli operatori dell’Associazione.

ART. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  1. contributi e quote associative;

  2. donazioni e lasciti;

  3. contributi di enti pubblici o privati;

  4. convenzioni stipulate con enti o associazioni per la realizzazione di attività specifiche;

  5. contributi o proventi per servizi eventualmente prestati agli associati o a terzi;

  6. introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 19

(Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione deve essere redatto annualmente. L’anno sociale decorre dal primo gennaio fino al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31/12/2016. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il rendiconto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L’Assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto consuntivo dev’essere convocata entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 10 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L’Associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Associazioni o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.21

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.